Coronavirus e autotrasporto

I comuni considerati al centro del focolaio del virus sono stati interessanti da un’ordinanza del Ministero della Salute volta a contenere la diffusione della malattia. In questi comuni, Codogno, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, è stata imposta la “sospensione delle attività lavorative a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali”. Di conseguenza, nell’area interessata dalla quarantena potrebbe essere predisposto anche il blocco delle piattaforme logistiche. Nel caso in cui, invece, attività di logistica e trasporto siano ricomprese tra i servizi essenziali, gli operatori coinvolti saranno sottoposti a controlli giornalieri e al rispetto di norme per ridurre al massimo il rischio di diffusione e contagio.
In generale, nel nord Italia le imprese hanno previsto la sospensione dei viaggi di lavoro, quando possibile, di incontri e riunioni, corsi di aggiornamento e formazione. In alcuni casi i dipendenti possono continuare a lavorare da casa con modalità di smart working.
Come da disposizione, “allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Per il momento i disagi maggiori si registrano nei comuni lombardi dove è stato imposto il divieto di allontanamento e accesso all’area.
Per quanto riguarda il settore dei trasporti, il decreto prevede la limitazione o la sospensione dei servizi di trasporto merci e persone terrestre, aereo, marittimo e ferroviario, con possibilità per le autorità pubbliche locali di adottare ulteriori misure.
In generale, per le regioni del nord Italia più a rischio, per questa settimana, dal 24 febbraio al 1° di marzo, sono stati sospesi eventi sportivi, culturali e religiosi, i corsi universitari e le lezioni di tutte le scuole di ordine e grado, come anche le attività degli uffici pubblici, musei e impianti sportivi.
Attualmente, si registra un solo caso a rischio nell’autotrasporto da parte di un camionista residente a Carife, in provincia di Avellino, rientrato da un viaggio di lavoro con origine a Lodi e già sottoposto a quarantena preventiva insieme alla sua famiglia.

fonte: trasportonotizie.com

Calendario 2020 con i divieti di circolazione per i mezzi pesanti

Col decreto 578 del 12 dicembre, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il calendario dei divieti di circolazione per il 2020.

Il testo contiene le date relative ai divieti per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni particolarmente critici per la circolazione.

Qui potete trovare il documento integrale.

fonte: cnare.it

Autotrasporto, incentivi formazione 2019: ecco come ottenere i contributi

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre i Decreti ministeriali con le modalità operative per l’erogazione dei contributi per l’avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.

Cosa prevedono i decreti attuativi?

Prevista una dotazione complessiva di 5 milioni di euro. Ai fini del finanziamento, l’attività formativa dovrà svolgersi dal 18.03.2020 e concludersi entro il 31.07.2020.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è stabilito in base alla dimensione delle imprese beneficiarie: Micro imprese con meno di 10 dipendenti: 15.000€; Piccole imprese con meno di 50 persone: 15.000; Medie Imprese con meno di 250 persone: 130.000€; Grandi imprese che occupano un numero pari o superiore a 250 unità 200.000€. I raggruppamenti di imprese potranno ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle  imprese, associate al raggruppamento,   con un tetto massimo di euro 800.000.

Le domande andranno presentate su modello cartaceo entro il 13 dicembre 2019. La Commissione preposta procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica alle imprese richiedenti, tramite pec, l’eventuale esclusione entro l’11.03.2020. Contestualmente si procederà alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’elenco delle domande presentate ai sensi del decreto,  complete   dell’indicazione   delle rispettive   somme  di   spesa   preventivate.

Rendicontazione: dovrà essere inviata a con pec all’indirizzo email: ram.formazione2019@pec.it entro il 16.09.2020 a pena di inammissibilità. Oltre alle consuete relazione di fine attività sottoscritta dall’impresa, documentazione contabile certificata da un revisore ed altra documentazione richiesta, in sede di rendicontazione dovranno essere prodotte le fatture in originale quietanzate con allegata copia del bonifico.

fonte: trasporti-italia.com

Revisione veicoli: decreto MIT detta istruzioni operative

Confartigianato Trasporti informa che è stato emanato il Decreto Dirigenziale 18 maggio 2018 n. 211 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui vengono dettate le disposizioni operative legate alle nuove norme sulle revisioni dei veicoli, previste dal Decreto Ministeriale n.214/2017 ed entrate in vigore il 20 maggio 2018. (segue)

Confartigianato Trasporti informa che è stato emanato il Decreto Dirigenziale 18 maggio 2018 n. 211 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui vengono dettate le disposizioni operative legate alle nuove norme sulle revisioni dei veicoli, previste dal Decreto Ministeriale n.214/2017 ed entrate in vigore il 20 maggio 2018.

Il decreto, a firma dell’Ing. Chiovelli, Capo Dipartimento Trasporti del Ministero, prevede una serie di indicazioni pratiche ed scadenze precise.

Tra le previsioni vi è:

– il graduale allineamento delle revisioni dei rimorchi fino a 3,5 ton (categoria O1 e O2) alla scadenza dei quattro anni dopo la prima immatricolazione e poi ogni due anni, secondo un calendario disposto dal decreto stesso; art. 1)

– a partire dal prossimo 1° giugno il tagliando di revisione dovrà riportare la data anche del successivo controllo; art. 2)

– per trattori agricoli (categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5), utilizzati in prevalenza su strade pubbliche e con velocità massima > a 40Km/h, è stabilita la cadenza quadriennale/biennale delle revisioni, le cui modalità di controlli tecnici verranno definiti con successivo decreto; art. 3)

– il rinvio al 31 marzo 2019 dell’emissione del certificato di revisione per adeguare le procedure informatiche necessarie alla produzione e alla stampa di questo documento; art. 4)

– l’esclusione dal possesso delle competenze richieste dall’allegato IV punto 1 del DM per gli ispettori autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018. Per i nuovi ispettori, invece, il Ministero sta definendo un nuovo provvedimento che prevede la creazione di un organismo di supervisione dei centri di controllo privati; art. 7)

fonte: confartigianatotrasp.it Scopri di più

Consegna transfrontaliera di pacchi: operativo dal 22 maggio il nuovo Regolamento Comunitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2018/644 del 2 maggio 2018

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2018/644 del 2 maggio 2018, relativo alla consegna transfrontaliera dei pacchi (intendendo con ciò gli invii postali di peso fino a 31,5 chilogrammi), che diverrà operativo dal 22 maggio prossimo.

 

Il Regolamento in oggetto prevede che le Autorità europee di regolamentazione nazionale (nel caso italiano l’AGCOM) debbano richiedere, una volta ogni anno, a tutte le imprese che si occupano di servizio di consegna pacchi il fatturato annuo, il numero degli addetti impiegati, il numero dei pacchi trattati, il listino prezzi e l’elenco degli eventuali subappaltatori.

 

Non rientrano in questo obbligo tutte le imprese che impiegano in media meno di 50 persone per il servizio di consegna pacchi e sono stabilite in uno Stato Membro dell’Unione Europea mentre, possono essere ricomprese nel limite delle 50 persone, a discrezione dell’Autorità di Regolamentazione, le imprese impiegate dai subappaltatori.

 

Una volta che le Autorità di Regolamentazione, dei vari Paesi membri, abbiano ottenuto i dati sopraelencati da parte delle imprese, le stesse autorità provvederanno a pubblicarli in un sito web realizzato con l’apposito intento di rendere trasparenti i prezzi di determinate fasce di servizio, indicate espressamente nell’allegato del Regolamento in esame.

 

Tutti gli Stati membri dell’Unione, inoltre, dovranno introdurre delle sanzioni specifiche qualora le imprese di spedizioni pacchi non rispettino gli obblighi previsto dal nuovo Regolamento 2018/644 e, dal prossimo 23 settembre 2018, la Commissione Europea dovrà adottare un atto di esecuzione attraverso il quale renderà nota la modulistica per la raccolta di tutte le informazioni che dovranno essere fornite dalle imprese.

 

Infine, ricordiamo che, come del resto viene precisato nei considerando del Regolamento, le novità apportate dalla normativa in esame sono state introdotte al fine di non penalizzare i consumatori e le imprese di piccole dimensioni che ricorrono spesso e volentieri al commercio elettronico e che oggi sarebbero scoraggiate dall’ammontare dei costi di consegna e dalla mancanza di trasparenza delle tariffe.

fonte: transportonline.com

Accise Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2018

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato i benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. In particolare in relazione al rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2018.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, è confermato che il beneficio sopra descritto spetta per:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

fonte: cna.it