L’Agenzia delle Entrate comunica l’entità delle agevolazioni fiscali 2016 e le modalità per ottenerle.
Calcolatrice fiscoDopo l’ok del dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate comunica che gli autotrasportatori possono avviare le procedure per:
– le deduzioni forfettarie;
– il recupero dei contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Cosa cambia rispetto allo scorso anno?
Con le modifiche disposte dalla Legge di Stabilità per il 2016, nell’ambito delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate è prevista una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa.
In precedenza erano due le misure vigenti.
Nel dettaglio, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui è stabilita la sede dell’impresa (autotrasporto merci in conto terzi) è stabilita una deduzione forfettaria di 51 euro, relativamente al periodo d’imposta 2015.
È prevista la deduzione anche per gli imprenditori che hanno effettuato personalmente trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 % di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Per ciò che concerne il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, le imprese di autotrasporto merci (sia conto terzi sia conto proprio) possono recuperare nel 2016 – fino a un massimo di 300 euro per ogni veicolo – le somme versate nel 2015 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per:
la responsabilità civile;
i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 ton.
Il recupero avviene tramite compensazione F24 e si utilizza il codice tributo “6793”.
fonte: trasportonotizie.com